Vita Indipendente News Online

Fascicolo 70: Giugno 2002

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:16 PDT

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L'Agenzia delle Opportunità e la Cooperativa Spazio Lavoro inviano il
numero settanta della Newsletter.
Sollecitiamo l'invio di informazioni e di collaborazioni.
Per essere eventualmente esclusi dalla nostra lista di indirizzi è sufficiente inviare un "reply" all'indirizzo spazio-lavoro@spazio-lavoro.it,
indicando nell'oggetto la frase "non interessa"

In questo numero:

- Circolare n. 34 del 17 giugno 2002

- Agenzia delle entrate Circolare  n. 53/E del 18/06/2002

- Provvedimento del 7 giugno 2002

- Comunicato stampa

- Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77





Tutte le pubblicazioni monografiche della rivista "Vita Indipendente News" e i numeri precendenti delle news letter sono disponibili sul sito: www.spazio-lavoro.it



Buona lettura





È stata pubblicata la circolare n. 34

 riguardante il regolamento dei rapporti di lavoro tra cooperativa e

socio lavoratore (legge 142/2001).



Circolare n. 34/2002 del 17 giugno 2002

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Oggetto: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. L.142 del 3.4.2001

Sulla G.U. del 23.4.2001 n.94 è stata pubblicata la legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

Il regolamento approvato dall'assemblea è depositato presso la direzione provinciale del lavoro. Si tratta di mero "deposito" senza alcun controllo né formale né sostanziale da parte della Direzione provinciale del lavoro e quindi senza possibilità di rifiutare il deposito: i controlli saranno successivi (art. 7 L. 142/2001). Il regolamento dovrà contenere tra l'altro come sopra precisato "il richiamo ai contratti collettivi applicabili e non può contenere - fatti salvi gli specifici interventi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 6 in caso di crisi aziendale e di nuova costituzione - a pena di nullità - clausole che prevedono trattamenti e condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelli previsti da CCNL del settore. Si evidenzia, infine, che il termine finale del 30 giugno 2002 per l'approvazione del regolamento deve ritenersi mero termine ordinatorio non essendo prevista, nel caso di mancato rispetto, alcuna sanzione. Si precisa, tuttavia, che fino all'adozione del suddetto l'assemblea dei soci non potrà deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.6, essendo tale facoltà attribuitale dal regolamento stesso.



Il testo completo della circolare sul sito www.spazio-lavoro.it







AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE

del 18 giugno 2002, n. 53/E

Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni riguardanti le cooperative

La circolare regola i nuovi rapporti fiscali delle cooperative. Unica esclusione soggettiva dalla tassazione parziale degli utili è prevista per le cooperative sociali, (legge 381/91) e per le società cooperative di garanzia fidi (legge 371/91).

La circolare tratta i seguenti punti: 1 Premessa; 2 Riserva minima obbligatoria; 3 Ristorni; 4 Ritenuta su interessi ai soci; 5 Trattamento degli utili accantonati a riserva indivisibile; 6 Determinazione della base imponibile (art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); 7 Acconti d'imposta; 8 Le esclusioni soggettive.

Le disposizioni agevolative fiscali dovranno peraltro coordinarsi con l'obiettivo di estendere alle società cooperative i principi generali previsti per le società di capitali dalla normativa civilistica, al fine di "favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, definendo, tra l'altro, con chiarezza, i compiti e le responsabilità degli organi sociali, ampliando gli ambiti dell'autonomia statutaria e adeguando la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese".

Nelle more della riforma e sulla base dei principi ispiratori della stessa, è stato approvato il decreto legge n. 63 del 2002, che all'articolo 6 contiene disposizioni caratterizzate da una diversa valenza temporale.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo citato, infatti, prevedono norme di carattere generale, che appartengono già al corpus normativo che si renderà definitivo con la riforma del diritto societario.

Il comma 4, al fine di consentire un avvicinamento graduale alle norme che daranno attuazione alla citata legge n. 366/2001, introduce un regime transitorio per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.



Il testo completo della circolare sul sito www.spazio-lavoro.it
COMITATO NAZIONALE DI PARITA' E DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO - PROVVEDIMENTO del 7 giugno 2002

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse più vicine alle donne

IL PRESIDENTE del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, concernente "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive.

Il testo completo sul sito www.spazio-lavoro.it







Comunicato stampa

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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n.77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2

 della legge 6 marzo 2001, n. 64.



Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

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