L'Agenzia delle Opportunità e la Cooperativa Spazio Lavoro inviano il numero trentanove della Newsletter. Sollecitiamo l'invio di informazioni e di collaborazioni. Per essere eventualmente esclusi dalla nostra lista di indirizzi é sufficiente inviare un "reply" all'indirizzo spazio-lavoro@spazio-lavoro.it, indicando nell'oggetto la frase "non interessa". In questo numero: -Legge 68/99: Nuova circolare Ministeriale sugli aspetti sanzionatori - Importante convegno - Servizio civile: una legge positiva - Nasce il nuovo movimento cultura solidarietrà oltre i limiti dell'handicap Legge 68/99: Nuova circolare ministeriale sugli aspetti sanzionatori Il 16 febbraio 2001 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Divisione VIIa Coordinamento ispezione del lavoro ha emanato la Circolare n° 23/2000 avente per oggetto: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi. La circolare premette l'art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. 333/2000, intitolato sistema sanzionatorio, ha chiarito che l'attività ispettiva e di vigilanza compete alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Pertanto mentre la funzione di vigilanza in materia di lavoro resta di competenza statale, la funzione gestionale compete alle Regioni e sarà svolta, nell'ambito delle Province, dai servizi integrati per l' impiego. La circolare pone poi l'accento sulla depenalizzazione delle sanzioni introdotte dalla legge 68/99 rispetto a quelle previste dalla legge 482/68. Tale depenalizzazione è motivata dal fatto che la legge 68/99 prevede un inasprimento dell'importo delle sanzioni, volto a scoraggiare la violazione degli obblighi di trasmissione del prospetto informativo e di assunzione degli appartenenti alle categorie protette da parte del datore di lavoro. La circolare recita poi testualmente: Non poche perplessità sorgono, invece, sulla previsione di cui al comma 8 dell'art. 9 della Legge 68/1999, che pone a carico della Direzione Provinciale del lavoro l'obbligo di inviare un "verbale" agli Uffici competenti (Servizi integrati per l'impiego) e all'Autorità Giudiziaria qualora l'azienda rifiuti l'assunzione. Tale previsione, infatti, risulta di non facile applicazione in considerazione dell'avvenuta depenalizzazione della sanzione prevista dall' art. 15 della legge in esame per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici. Pertanto, si deve ritenere che l'invio della relazione informativa all' Autorità Giudiziaria vada riferito esclusivamente alle mancate assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il comma 3 dello stesso articolo dispone che: "Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego". All'Autorità Giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle fonti di prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o ritardi a carico dei suddetti responsabili. Analoga comunicazione sarà trasmessa agli eventuali organi di vigilanza. Si ribadisce inoltre che, secondo quanto già rilevato dalla Direzione Generale dell'Impiego, che - in base al principio di legalità ed a quello del favor rei sanciti, in materia penale, dall'art. 2, comma 1 c.p. - non è applicabile la disciplina sanzionatoria di natura penalistica di cui alla Legge 482/1968 agli illeciti commessi nel periodo di vigenza di quest'ultima, ma accertati e/o contestati successivamente all' entrata in vigore della nuova normativa. Pertanto, l'ispettore che, dopo la data di entrata in vigore della nuova legge in materia di "Diritto al lavoro dei disabili" accerti una violazione commessa antecedentemente e costituente ipotesi di reato in base alla vecchia normativa, non potrà più applicare la relativa sanzione penale.Tuttavia, qualora gli illeciti già commessi conservino tuttora rilevanza ai fini punitivi in base alla nuova disciplina, egli dovrà procedere alla contestazione delle violazioni e applicherà le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della Legge 68/1999. La circolare chiarisce infine che: il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell'ufficio competente. Il testo completo della circolare sul sito: www.spazio-lavoro.it Importante convegno sul tema: "Comunità terapeutiche per disturbi psichiatrici in adolescenza" cultura, modelli teorici, problematiche, sperimentazioni Promosso da cooperativa sociale CODESS onlus, in collaborazione con ATiC Associazione per la terapia di Comunità Con il patrocinio di: SIPSOT - Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali, Psycomedia (www.psycomedia.it), Regione Veneto, Comune di Venezia, A.U.L.S.S. 12 Mestre (Venezia) - Sala Convegni della Fondazione CA.RI.VE. - 4/5 Maggio 2001 Le problematiche adolescenziali pongono in termini sempre più pressanti interrogativi sulla natura e sul funzionamento dei luoghi destinati ad accoglierle, fronteggiarle e a restituire loro un senso. Come è noto la programmazione sanitaria italiana è stata particolarmente carente riguardo il trattamento degli adolescenti con patologie psichiche gravi; la mancanza di strutture capaci di attivare un intervento psicoterapeutico multidimensionale ha lasciato spazio ad una supplenza di tipo socio-assistenziale i cui programmi, basati quasi esclusivamente su percorsi a stampo educativo, hanno finito per sottovalutare la necessità di realizzare servizi a valenza chiaramente terapeutica. D'altra parte il prezioso lavoro di deistituzionalizzazione degli anni '70 ha ritardato, a causa di un' "esasperazione" dell'ideologia anti-istituzionale, la creazione di una rete di strutture idonee a soddisfare i bisogni di questa tipologia di utenti: attualmente in Italia, per il fatto che rari sono gli spazi specifici per la messa a punto di processi diagnostici e trattamenti prolungati, questi pazienti sono costretti a "migrare" dai servizi pediatrici, a quelli della neuropsichiatria infantile, finanche a quelli della psichiatria adulta. E' importante pertanto che venga sviluppata, nell' ambito dei disturbi psico-patologici dell'adolescenza, anche una Cultura della Comunità Terapeutica con la creazione di strutture sufficientemente flessibili e dinamiche in grado di promuovere una funzione non soltanto contenitiva ma soprattutto trasformativa e capace di effettuare un lavoro attento alla dimensione psichica interna coniugandolo con la realtà esterna. Queste giornate di studio si propongono dunque di dare un contributo al dibattito in corso sull'adolescenza mettendo in luce gli aspetti psico-patologici di talune problematiche, evidenziando l'utilità di una cultura istituzionale al passo coi tempi e formulando proposte sulla base di alcune esperienze in corso in Italia e all'estero. Per informazioni: Segreteria organizzativa: Codess sociale - Chiara Gatti, Gianluca Ranzato Tel. 041/981351 - 982962 Coordinamento tecnico-scientifico: ATiC, Claudio Bencivenga 0368/3934416 Servizio civile: una legge positiva La nuova legge n.64 del 6 marzo 2001 avente per oggetto "Istituzione del servizio civile nazionale" responsabilizza in maniera nuova sia le istituzioni competenti che gli Enti della società civile al difficile compito di far vivere ai giovani obiettori un'esperienza di impegno e di confronto, capace di lasciare in loro il segno di una fiducia nella costruzione del "nuovo", della giustizia sociale e della solidarietà. Va evidenziato che la legge realizza una importante innovazione prevedendo l 'ammissione al servizio civile per le donne e per quei soggetti che non vengono giudicati idonei allo svolgimento del servizio militare. Inoltre essa indica che il trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile dovrà essere determinato tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale. I decreti attuativi definiranno: i soggetti ammessi; le modalità di accesso; la durata del servizio stesso, in relazione ai progetti di impiego; i trattamenti giuridici ed economici. Il testo integrale della legge sul sito www.spazio-lavoro.it Nasce il nuovo movimento cultura solidarietà oltre i limiti dell'handicap - Riceviamo e pubblichiamo da centrogapp - A distanza di 1 anno dall'appello ..oltre i limiti dell'Handicap e dall' apertura del gruppo di discussione sulla "applicazione della legge quadro 104/92" promosso da gruppi spontanei di volontari, in occasione del 2° meeting -dei membri dell'egroup- tenutosi a dicembre 2000 a Torino si è costituito grazie alla adesione di singoli cittadini, genitori, persone disabili, associazioni, professionisti, piccole imprese, il nuovo movimento Cultura Solidarietà oltre i limiti dell'Handicap allo scopo di promuovere: il superamento delle barriere culturali nei confronti delle diversità e dell 'handicap, e le "buone pratiche nei sevizi educativi, sanitari, sociali". Da marzo 2001 sarà possibile visitare il sito ufficiale del movimento (offerto dalla ditta bsnewline di Saluzzo) partecipare e collaborare al programma delle attività. La gestione del sito, delle rubriche e la organizzazione del movimento sono afffidati ad una commissione di coordinamento alla quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni fondatrici e delle Associazioni partner del sito. L'adesione al movimento non comporta quote in denaro, bensì l'adesione e la sottoscrizione all'Appello ..oltre i limiti dell'handicap e al manifesto di intenti del movimento, pubblicato da marzo 2001 sul sito ancora in costruzione e in sviluppo www.card-club.org/ Per informazioni sul sito e sul movimento Email cardclub@libero.it
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