Vita Indipendente News Online

Fascicolo 39: Aprile 2001 - I

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:16 PDT

Linea colorata

L'Agenzia delle Opportunità e la Cooperativa Spazio Lavoro inviano il
numero trentanove della Newsletter.
Sollecitiamo l'invio di informazioni e di collaborazioni.
Per essere eventualmente esclusi dalla nostra lista di indirizzi é
sufficiente inviare un "reply" all'indirizzo spazio-lavoro@spazio-lavoro.it,
indicando nell'oggetto la frase "non interessa".
In questo numero:


-Legge 68/99: Nuova circolare Ministeriale sugli aspetti sanzionatori

- Importante convegno

- Servizio civile: una legge positiva

- Nasce il nuovo movimento cultura solidarietrà oltre i limiti dell'handicap



Legge 68/99: Nuova circolare ministeriale sugli aspetti sanzionatori

Il 16 febbraio 2001 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale - Divisione VIIa Coordinamento ispezione del
lavoro ha emanato la Circolare n° 23/2000 avente per oggetto: Norme per il
diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e relativo
Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333): aspetti
sanzionatori. Chiarimenti operativi.
La circolare premette l'art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. 333/2000,
intitolato sistema sanzionatorio, ha chiarito che l'attività ispettiva e di
vigilanza compete alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio. Pertanto mentre la funzione di vigilanza in materia di lavoro
resta di competenza statale, la funzione gestionale compete alle Regioni e
sarà svolta, nell'ambito delle Province, dai servizi integrati per l'
impiego.
La circolare pone poi l'accento sulla depenalizzazione delle sanzioni
introdotte dalla legge 68/99 rispetto a quelle previste dalla legge 482/68.
Tale depenalizzazione è motivata dal fatto che la legge 68/99 prevede un
inasprimento dell'importo delle sanzioni, volto a scoraggiare la violazione
degli obblighi di trasmissione del prospetto informativo e di assunzione
degli appartenenti alle categorie protette da parte del datore di lavoro.
La circolare recita poi testualmente:
Non poche perplessità sorgono, invece, sulla previsione di cui al comma 8
dell'art. 9 della Legge 68/1999, che pone a carico della Direzione
Provinciale del lavoro l'obbligo di inviare un "verbale" agli Uffici
competenti (Servizi integrati per l'impiego) e all'Autorità Giudiziaria
qualora l'azienda rifiuti l'assunzione.
Tale previsione, infatti, risulta di non facile applicazione in
considerazione dell'avvenuta depenalizzazione della sanzione prevista dall'
art. 15 della legge in esame per il caso di mancato adempimento dell'obbligo
di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese private e degli
enti pubblici economici.
Pertanto, si deve ritenere che l'invio della relazione informativa all'
Autorità Giudiziaria vada riferito esclusivamente alle mancate assunzioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il comma 3 dello stesso
articolo dispone che: "Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della
presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego". All'Autorità
Giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle fonti di
prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o ritardi a
carico dei suddetti responsabili. Analoga comunicazione sarà trasmessa agli
eventuali organi di vigilanza. Si ribadisce inoltre che, secondo quanto già
rilevato dalla Direzione Generale dell'Impiego, che - in base al principio
di legalità ed a quello del favor rei sanciti, in materia penale, dall'art.
2, comma 1 c.p. - non è applicabile la disciplina sanzionatoria di natura
penalistica di cui alla Legge 482/1968 agli illeciti commessi nel periodo di
vigenza di quest'ultima, ma accertati e/o contestati successivamente all'
entrata in vigore della nuova normativa.
Pertanto, l'ispettore che, dopo la data di entrata in vigore della nuova
legge in materia di "Diritto al lavoro dei disabili" accerti una violazione
commessa antecedentemente e costituente ipotesi di reato in base alla
vecchia normativa, non potrà più applicare la relativa sanzione
penale.Tuttavia, qualora gli illeciti già commessi conservino tuttora
rilevanza ai fini punitivi in base alla nuova disciplina, egli dovrà
procedere alla contestazione delle violazioni e applicherà le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15 della Legge 68/1999.
La circolare chiarisce infine che: il datore di lavoro non potrà essere
chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del
termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato
avviamento da parte dell'ufficio competente.

Il testo completo della circolare sul sito: www.spazio-lavoro.it

Importante convegno sul tema:
"Comunità terapeutiche per disturbi psichiatrici in adolescenza"
cultura, modelli teorici, problematiche, sperimentazioni

Promosso da cooperativa sociale CODESS onlus, in collaborazione con ATiC
Associazione per la terapia di Comunità
Con il patrocinio di: SIPSOT - Società Italiana di Psicologia dei Servizi
Ospedalieri e Territoriali, Psycomedia (www.psycomedia.it), Regione Veneto,
Comune di Venezia, A.U.L.S.S. 12
Mestre (Venezia) - Sala Convegni della Fondazione CA.RI.VE. -  4/5 Maggio
2001

Le problematiche adolescenziali pongono in termini sempre più pressanti
interrogativi sulla natura e sul funzionamento dei luoghi destinati ad
accoglierle, fronteggiarle e a restituire loro un senso. Come è noto la
programmazione sanitaria italiana è stata particolarmente carente riguardo
il trattamento degli adolescenti con patologie psichiche gravi; la mancanza
di strutture capaci di attivare un intervento psicoterapeutico
multidimensionale ha lasciato spazio ad una supplenza di tipo
socio-assistenziale i cui programmi, basati quasi esclusivamente su percorsi
a stampo educativo, hanno finito per sottovalutare la necessità di
realizzare servizi a valenza chiaramente terapeutica. D'altra parte il
prezioso lavoro di deistituzionalizzazione degli anni '70 ha ritardato, a
causa di un' "esasperazione" dell'ideologia anti-istituzionale, la creazione
di una rete di strutture idonee a soddisfare i bisogni di questa tipologia
di utenti: attualmente in Italia, per il fatto che rari sono gli spazi
specifici per la messa a punto di processi diagnostici e trattamenti
prolungati, questi pazienti sono costretti a "migrare" dai servizi
pediatrici, a quelli della neuropsichiatria infantile, finanche a quelli
della psichiatria adulta. E' importante pertanto che venga sviluppata, nell'
ambito dei disturbi psico-patologici dell'adolescenza, anche una Cultura
della Comunità Terapeutica con la creazione di strutture sufficientemente
flessibili e dinamiche in grado di promuovere una funzione non soltanto
contenitiva ma soprattutto trasformativa e capace di effettuare un lavoro
attento alla dimensione psichica interna coniugandolo con la realtà esterna.
Queste giornate di studio si propongono dunque di dare un contributo al
dibattito in corso sull'adolescenza mettendo in luce gli aspetti
psico-patologici di talune problematiche, evidenziando l'utilità di una
cultura istituzionale al passo coi tempi e formulando proposte sulla base di
alcune esperienze in corso in Italia e all'estero.

Per informazioni: Segreteria organizzativa: Codess sociale - Chiara Gatti,
Gianluca Ranzato Tel. 041/981351 - 982962
Coordinamento tecnico-scientifico: ATiC, Claudio Bencivenga 0368/3934416


Servizio civile: una legge positiva

La nuova legge n.64 del 6 marzo 2001 avente per oggetto "Istituzione del
servizio civile nazionale" responsabilizza in maniera nuova sia le
istituzioni competenti che gli Enti della società civile al difficile
compito di far vivere ai giovani obiettori un'esperienza di impegno e di
confronto, capace di lasciare in loro il segno di una fiducia nella
costruzione del "nuovo", della giustizia sociale e della solidarietà.
Va evidenziato che la legge realizza una importante innovazione prevedendo l
'ammissione al servizio civile per le donne e per quei soggetti che non
vengono giudicati idonei allo svolgimento del servizio militare. Inoltre
essa indica che il trattamento giuridico ed economico dei volontari in
servizio civile dovrà essere determinato tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare volontario in ferma annuale.
I decreti attuativi definiranno:
i soggetti ammessi;
le modalità di accesso;
la durata del servizio stesso, in relazione ai progetti di impiego;
i trattamenti giuridici ed economici.

Il testo integrale della legge sul sito www.spazio-lavoro.it



Nasce il nuovo movimento cultura solidarietà oltre i limiti dell'handicap
- Riceviamo e pubblichiamo da centrogapp -

A distanza di 1 anno dall'appello ..oltre i limiti dell'Handicap  e dall'
apertura del gruppo di discussione sulla "applicazione della legge quadro
104/92"  promosso da gruppi spontanei di volontari, in occasione del 2°
meeting -dei membri dell'egroup- tenutosi a dicembre 2000 a Torino si è
costituito grazie alla adesione di singoli cittadini, genitori, persone
disabili, associazioni, professionisti, piccole imprese, il nuovo movimento
Cultura Solidarietà oltre i limiti dell'Handicap allo scopo di promuovere:
il superamento delle barriere culturali nei confronti delle diversità e dell
'handicap, e le "buone pratiche nei sevizi educativi, sanitari, sociali".
Da marzo 2001 sarà possibile visitare il sito ufficiale del movimento
(offerto dalla ditta bsnewline di Saluzzo) partecipare e collaborare al
programma delle attività.
La gestione del sito, delle rubriche e la organizzazione del movimento sono
afffidati ad una commissione di coordinamento alla quale partecipano i
rappresentanti delle Associazioni fondatrici e delle Associazioni partner
del sito.
L'adesione al movimento non comporta quote in denaro, bensì l'adesione e la
sottoscrizione all'Appello ..oltre i limiti dell'handicap e al manifesto di
intenti del movimento, pubblicato da marzo 2001 sul sito ancora in
costruzione e in sviluppo www.card-club.org/

Per informazioni sul sito e sul movimento Email cardclub@libero.it

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