Vita Indipendente News Online

Fascicolo 22: Aprile 2000 - II

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:15 PDT

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L	Agenzia delle Opportunità e la Cooperativa Spazio Lavoro inviano il
ventiduesimo numero della Newsletter.
Sollecitiamo l	invio di informazioni e di collaborazioni.

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sufficiente inviare un 	reply	 all	indirizzo spazio-lavoro@spazio-lavoro.it,
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pubblicazione del bollettino mensile 	Vita Indipendente News	 e l	invio
della newsletter elettronica 	Vita Indipendente Online	.


In questo numero:
Fisco allo scoperto sulle agevolazioni per i non vedenti
Decreto 28 febbraio 2000
Decreto 13 gennaio 2000, n.91
Commento


Buona lettura

Sono inoltre disponibili i primi sette numeri monografici di 	Vita
Indipendente News	 sui temi: 	Il diritto al lavoro delle persone disabili	,
	Formazione e Lavoro	, 	Telelavoro	, "Legislazione" , " Donna e
disabilità", "Cooperative Sociali" e "Barriere Architettoniche".
Per richiederli: SPAZIO LAVORO Coop. Sociale e Integrata ar.l.
Agenzia delle Opportunità
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Tel. O6/9323372 Fax 0693261258
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Fisco allo scoperto sulle
agevolazioni per i non vedenti

La direzione generale delle Entrate chiarisce, con la circolare 74/E, la
portata delle agevolazioni Irpef applicabili, a decorrere dal 2000, ai
soggetti non vedenti o sordomuti. La circolare interpreta il contenuto della
disposizione di cui all	articolo 6, comma 1, lettera e) della Finanziaria
per il 2000. La norma, modificando il contenuto dell	articolo 13-bis del
Tuir, ha ampliato la platea dei soggetti invalidi beneficiari della
detrazione Irpef prevista per l	acquisto di mezzi ad essi necessari per la
locomozione. Oltre ai soggetti con limitazioni permanenti delle capacità
motorie, la disposizione ha esteso l	agevolazione anche ai non vedenti ed ai
sordomuti, anche per veicoli non adattati. Sono poi stati ricompresi tra i
mezzi necessari per la locomozione anche i cani guida per i ciechi. Per la
piena operatività dell	agevolazione, la norma fa rinvio ad un decreto
ministeriale per l	individuazione delle caratteristiche degli autoveicoli in
questione. Il Ministero ora precisa che, per quanto riguarda gli autoveicoli
destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti, non è necessaria alcuna
particolare caratteristica tecnica, dal momento che gli stessi non possono
che essere condotti da terzi. Anche per gli autoveicoli destinati ai
sordomuti non sembra necessario il rispetto di alcuna prescrizione che
richieda particolari adattamenti tecnici (in merito è stato, comunque,
interessato anche il ministero dei Trasporti e della navigazione). L	
agevolazione in parola si rende pertanto immediatamente operante per i
veicoli destinati alla locomozione di soggetti non vedenti e sordomuti,
anche se gli stessi non subiscono alcun adattamento, purchè siano rispettate
le prescrizioni contenute nello stesso articolo 13-bis del Tuir, richiamate
nella circolare. In proposito, il ministero ricorda che l	agevolazione
compete in relazione ad un solo autoveicolo (rientrante in una delle
categorie di cui alle lettere a), c) ed f) dell	articolo 54 del Codice della
strada) nella misura del 19% della spesa sostenuta  e nel limite di lire
35.000.000. Del beneficio si può fruire nell	anno d	imposta in cui è
sostenuta la spesa o, in alternativa, in quattro rate costanti nell	anno
stesso e nei tre successivi. La detrazione spetta comunque una volta sola
nell	arco di quattro anni, a meno che l	autoveicolo per il quale si è già
fruito del beneficio non sia cancellato dal PRA. L	agevolazione compete
anche se la spesa è sostenuta nell	interesse di un familiare, affetto da
cecità o sordomutismo, che risulti a carico in base alle disposizioni di cui
all	articolo 12 del Tuir. Si ricorda che affinché questa fattispecie si
verifichi è necessario che il disabile a carico non sia titolare di un
reddito complessivo lordo superiore a lire 5.500.000. Il ministero completa,
poi, il quadro normativo relativo alla fattispecie. In ambito Iva, in
particolare, la circolare chiarisce che non si può applicare la riduzione al
4% dell	aliquota, prevista per il caso di acquisto di veicoli da parte di
soggetti con impedite o ridotte capacità motorie. L	agevolazione non spetta
in quanto i veicoli acquistati da soggetti non vedenti o sordomuti non
devono essere adattati: i predetti soggetti svantaggiati non subiscono,
quindi, il maggior costo connesso all	adattamento del veicolo in conseguenza
delle ridotte capacità motorie che legittima l	applicabilità dell	aliquota
Iva agevolata. Analogo principio vale per la tassa sul possesso dei veicoli
che deve essere corrisposta nella misura ordinaria.

(da 	Il Sole 24 Ore 14 aprile 2000	)

La legge 196 del 24/6/1997 recante 	Norme in materia di promozione dell	
occupazione	 estende anche alle persone disabili i contratti di
apprendistato. La legge 68/98 prevede deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato. Il Decreto del
Ministero del Lavoro, che di seguito pubblichiamo, contiene disposizioni
relative alle esperienze professionali per lo svolgimento delle funzioni di
tutori aziendali ai sensi dell	art. 16 comma 3 della legge succitata 196/97.

Decreto 28 febbraio 2000
Art. 1
1. Il tutore aziendale per l	apprendistato ha il compito di affiancare l	
apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le
competenze necessarie all	esercizio delle attività lavorative e di favorire
l	integrazione tra le iniziative formative esterne all	azienda e la
formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all	azienda
allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall	
apprendista ai fini dell	attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato
designato dall	impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici
dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell	impresa stessa, da
un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall	impresa per le funzioni di tutore deve:
a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che l	apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell	apprendista;
c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si
applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso
di tale caratteristica.
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme
restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla
legge-quadro di settore.
Art. 3
1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle
organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici
interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti
competenze:
a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b.comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di
settore e/o aziendale in materia di formazione;
c. gestire l	accoglienza e l	inserimento degli apprendisti in azienda;
d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all	azienda coinvolti nel
percorso formativo dell	apprendista;
e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione
lavorativa;
f. valutare i progressi e i risultati dell	apprendimento.
2 . I tutori di cui al comma 1 dell	articolo 2 del presente decreto sono
comunque tenuti a partecipare, all	avvio della prima annualità di formazione
esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non
inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma
2 dell	articolo 1 del presente decreto nell	ambito delle attività formative
per apprendisti.
2.La concessione delle agevolazioni contributive di cui all	art. 16 comma 3
della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un
piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro,
Regioni e parti sociali.


È stato pubblicato sulla G.U. n.88 del 14/04/2000 il decreto 13 gennaio
2000, n. 91
	Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili, istituito dall	art. 13, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Art. 1 Finalità
1. Ai sensi dell	art. 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il
presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione
fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di seguito denominato 	Fondo	, istituito dal medesimo art. 13,
comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni previste dal citato art. 13, comma 1.
Art. 2 Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l	intero importo, le misure di
fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro previste dall	art. 13, comma 1, lettere a) e b), della
legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall	assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili
tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del
Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale
per l	occupazione dei disabili di cui all	art. 14 della medesima legge, gli
interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
Art. 3 Soggetti destinatari delle agevolazioni
1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono
accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all	obbligo di
assunzione di cui alla legge n.68 del 1999, comprese le cooperative sociali
di cui all	art.1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991,
n.381, e i consorzi di cui all	art. 8 della stessa legge, nonché i soggetti
indicati nell	art. 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano
convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi
dell	art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, di seguito
denominato 	servizio	, secondo quanto previsto dal citato art. 11 della
legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le
predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo
criteri di cui all	art. 6 e, in caso di approvazione, autorizza il
versamento degli importi equivalanti alle somme fiscalizzate, nei limiti
delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della
ripartizione di cui all	art. 4.

Il decreto in versione integra si trova sul sito www.spazio-lavoro.it

La notizia de 	la Repubblica	 del 19 aprile 2000 ci lascia allibiti!
Proprio il mondo della scuola, che dovrebbe avere un ruolo di formazione,
educazione e sensibilizzazione nella crescita dell	individuo ha dato il suo
	bell	esempio!	
Giovanna e Valeria, due bambine della provincia palermitana non hanno potuto
partecipare ad una gita scolastica perché affette da una malattia che le
costringe su una sedia a rotelle.
Certamente, il percorso della scuola 	non cammina	 nel verso giusto.
Anche la situazione scolastica riflette purtroppo un	impostazione sociale,
individualistica che a nostro parere è fortemente deleteria.

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