In questo numero: Accertamento e valutazione dell'handicap Cooperazione: la piccola cooperativa Regione Lazio: L.R. 30/98 disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Privacy e contrassegno invalidi D.P.R. 70/99: disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni Buona lettura Sono inoltre disponibili i primi quattro numeri monografici di "Vita Indipendente News" sui temi: "Il diritto al lavoro delle persone disabili", "Formazione e Lavoro", "Telelavoro" e "Legislazione". Per richiederli: SPAZIO LAVORO Coop. Sociale e Integrata ar.l. Agenzia delle Opportunità Via del Macello, - 12 - OOO41 ALBANO LAZIALE (Roma) Tel. e Fax: O6/9323372 Accertamento e valutazione dell'handicap In riferimento ai quesiti concernenti la procedura dell'accertamento dell'handicap ai sensi della legge n. 104/92, la prima Sezione del Consiglio di Stato nella adunanza del 24/02/1999 si è espressa come segue: "le commissioni periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile non hanno il potere di controllo sulle valutazioni relative all'esistenza e all'entità dell'handicap formulate dalle commissioni mediche delle ASL di cui all'art. 1 della legge 15/10/1990 n. 295 integrate ai sensi dell'art. 4 della legge 5/02/1999 n. 104 e che peraltro ogni atto in tal senso potrebbe essere utilmente impugnato e annullato per difetto di competenza dell'organo". - COOPERAZIONE - La PICCOLA COOPERATIVA Molte persone interessate all'autoimpresa si trovavano vincolate al numero obbligatorio di nove soci per la costituzione di una cooperativa. Con la legge 266/97 sono sufficienti tre persone per costituire "la piccola cooperativa". Ciò permette di superare gli svantaggi che derivavano dal dover coinvolgere persone non interessate all'attività dell'impresa, ma necessarie per raggiungere il numero obbligatorio dei soci. La piccola cooperativa per essere tale non può superare gli otto soci; la legge prevede inoltre la facoltà di assegnare all'organo assembleare i compiti di gestione dell'impresa generalmente riconosciuti al Consiglio di Amministrazione, garantendo un elevato coinvolgimento dell'intera struttura sociale. E' altresì stabilita la non obbligatorietà della costituzione di un collegio sindacale, purchè non si accertino livelli di patrimonio e di fatturato particolarmente elevati o un capitale sociale superiore a duecento milioni di lire. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Regione Lazio: legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30/07/1998, supplemento ordinario n.3, è stata pubblicata la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, concernente "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale". Questa legge al Capo IX stabilisce nuove agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie, a partire dal 1° gennaio 1999, sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale. Gli articoli della nuova legge indicano inoltre le categorie dei beneficiari e l'elencazione, per ciascuna di esse, della documentazione riguardante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Rispetto all'attuale normativa si evidenziano sostanziali modifiche, quale la soppressione della tessera gratuita. E' infatti previsto soltanto il rilascio della tessera che consentirà l'acquisto di biglietti ed abbonamenti a tariffa scontata rispetto alla tariffa ordinaria; l'entità dello sconto sarà in funzione dell'orario di effettuazione del viaggio. Altro cambiamento riguarda l'indicazione, nella domanda da parte del richiedente, della relazione di viaggio che intende effettuare per l'intero periodo di validità della tessera, con inizio dal territorio di residenza. Privacy e contrassegno invalidi Il "tagliando arancione" viene rilasciato a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti e permette la sosta negli spazi riservati e la circolazione in zone a traffico limitato.Il fac-simile di contrassegno prevede uno spazio riservato al numero di concessione e uno spazio in cui si riportano le generalità del titolare (nome, cognome e indirizzo); il tagliando deve essere posto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo. Il Garante per la protezione dei dati personali, con pronuncia del 19 gennaio 1999, è intervenuto ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy ai sensi della legge 675/1996, che tutela in particolare il trattamento e la diffusione dei dati relativi allo stato di salute. In seguito alle conclusioni del Garante il Legislatore dovrà provvedere alla formulazione di un nuovo fac-simile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili, in quanto é sufficiente il numero di concessione affiché il personale autorizzato possa effettuare tutte le verifiche del caso circa la validità del permesso. I Comuni potranno nel frattempo emanare contrassegni che rispettino la privacy e autorizzare i titolari ad oscurare o cancellare i propri dati personali. D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70: Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni Nel numero 70 della Gazzetta Ufficiale del 25/03/1999 è stato pubblicato il D.P.R. 8/03/1999, n. 70 concernente il regolamento che disciplina il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art.4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. L'art. 1, commi 1 e 2, del suddetto regolamento specifica le finalità dello stesso disponendo quanto segue: "1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 3/02/1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della L. 191/1998, secondo le modalità organizzative disciplinate nel presente deccreto. 2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto." Sono inoltre spacificate le definizioni di "lavoro a distanza", "telelavoro" e "sede di lavoro" - art. 2, comma 1, lett. a), b), c). Le eventuali regole tecniche per il telelavoro sono fissate dall'Autorità per l'informatica con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati - art. 7, comma 1. Le pubbliche amministrazioni applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal suddetto decreto.
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