Vita Indipendente News Online

Fascicolo : Luglio 1999

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:15 PDT

Linea colorata

In questo numero:

Accertamento e valutazione dell'handicap
Cooperazione: la piccola cooperativa
Regione Lazio: L.R. 30/98 disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Privacy e contrassegno invalidi
D.P.R. 70/99: disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni

Buona lettura

Sono inoltre disponibili i primi quattro numeri monografici di "Vita
Indipendente News" sui temi: "Il diritto al lavoro delle persone disabili",
"Formazione e Lavoro", "Telelavoro" e "Legislazione".
Per richiederli: SPAZIO LAVORO Coop. Sociale e Integrata ar.l.
Agenzia delle Opportunità
Via del Macello,  - 12 - OOO41 ALBANO LAZIALE (Roma)
Tel. e Fax: O6/9323372




Accertamento e valutazione dell'handicap

In riferimento ai quesiti concernenti la procedura dell'accertamento
dell'handicap ai sensi della legge n. 104/92, la prima Sezione del
Consiglio di Stato nella adunanza del 24/02/1999 si è espressa come segue:
"le commissioni periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile
non hanno il potere di controllo sulle valutazioni relative all'esistenza e
all'entità dell'handicap formulate dalle commissioni mediche delle ASL di
cui all'art. 1 della legge 15/10/1990 n. 295 integrate ai sensi dell'art. 4
della legge 5/02/1999 n. 104 e che peraltro ogni atto in tal senso potrebbe
essere utilmente impugnato e annullato per difetto di competenza
dell'organo".

 - COOPERAZIONE -
La PICCOLA COOPERATIVA

Molte persone interessate all'autoimpresa si trovavano vincolate al numero
obbligatorio di nove soci per la costituzione di una cooperativa. Con la
legge 266/97 sono sufficienti tre persone per costituire "la piccola
cooperativa". Ciò permette di superare gli svantaggi che derivavano dal
dover coinvolgere persone non interessate all'attività dell'impresa, ma
necessarie per raggiungere il numero obbligatorio dei soci. La piccola
cooperativa per essere tale non può superare gli otto soci; la legge
prevede inoltre la facoltà di assegnare all'organo assembleare i compiti di
gestione dell'impresa generalmente riconosciuti al Consiglio di
Amministrazione, garantendo un elevato coinvolgimento dell'intera struttura
sociale. E' altresì stabilita la non obbligatorietà della costituzione di
un collegio sindacale, purchè non si accertino livelli di patrimonio e di
fatturato particolarmente elevati o un capitale sociale superiore a
duecento milioni di lire.


Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Regione Lazio: legge regionale 16 luglio 1998 n. 30

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30/07/1998,
supplemento ordinario n.3, è stata pubblicata la legge regionale 16 luglio
1998, n. 30, concernente "Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale". Questa legge al Capo IX stabilisce nuove agevolazioni tariffarie
in favore di determinate categorie, a partire dal 1° gennaio 1999, sui
servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale. Gli
articoli della nuova legge indicano inoltre le categorie dei beneficiari e
l'elencazione, per ciascuna di esse, della documentazione riguardante il
possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Rispetto all'attuale
normativa si evidenziano sostanziali modifiche, quale la soppressione della
tessera gratuita. E' infatti previsto soltanto il rilascio della tessera
che consentirà l'acquisto di biglietti ed abbonamenti a tariffa scontata
rispetto alla tariffa ordinaria; l'entità dello sconto sarà in funzione
dell'orario di effettuazione del viaggio. Altro cambiamento riguarda
l'indicazione, nella domanda da parte del richiedente, della relazione di
viaggio che intende effettuare per l'intero periodo di validità della
tessera, con inizio dal territorio di residenza.


Privacy e contrassegno invalidi
Il "tagliando arancione" viene rilasciato a persone invalide con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti e permette la sosta
negli spazi riservati e la circolazione in zone a traffico limitato.Il
fac-simile di contrassegno prevede uno spazio riservato al numero di
concessione e uno spazio in cui si riportano  le generalità del titolare
(nome, cognome e indirizzo); il tagliando deve essere posto in modo ben
visibile nella parte anteriore del veicolo. Il Garante per la protezione
dei dati personali, con pronuncia del 19 gennaio 1999, è intervenuto
ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy ai sensi della legge
675/1996, che tutela in particolare il trattamento e la diffusione dei dati
relativi allo stato di salute. In seguito alle conclusioni del Garante il
Legislatore dovrà provvedere alla formulazione di un nuovo fac-simile di
tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili, in quanto é
sufficiente il numero di concessione affiché il personale autorizzato possa
effettuare tutte le verifiche del caso circa la validità del permesso. I
Comuni potranno nel frattempo emanare contrassegni che rispettino la
privacy e autorizzare i titolari ad oscurare o cancellare i propri dati
personali.


D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70: Regolamento recante disciplina del telelavoro
nelle pubbliche amministrazioni

Nel numero 70 della Gazzetta Ufficiale del 25/03/1999 è stato pubblicato il
D.P.R. 8/03/1999, n. 70 concernente il regolamento che disciplina il
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art.4, comma 3,
della legge 16 giugno 1998, n. 191. L'art. 1, commi 1 e 2, del suddetto
regolamento specifica le finalità dello stesso disponendo quanto segue:
"1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.L. 3/02/1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza,
così come previsto dall'art. 4, comma 1, della L. 191/1998, secondo le
modalità organizzative disciplinate nel presente deccreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le
misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente
decreto."
Sono inoltre spacificate le definizioni di "lavoro a distanza",
"telelavoro" e "sede di lavoro" - art. 2, comma 1, lett. a), b), c). Le
eventuali regole tecniche per il telelavoro sono fissate dall'Autorità per
l'informatica con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e
tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati - art. 7, comma 1.
Le pubbliche amministrazioni applicano le norme legislative, regolamentari
e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione,
l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal
suddetto decreto.

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