In questo numero: € Seminario sul tema "disabilità e libertà di movimento" € 26 marzo 1999: non idoneità al servizio militare € L'assegno sociale per invalidi civili e sordomuti € Opinione INCA: permessi per handicap Buona lettura Sono inoltre disponibili i primi tre numeri monografici di "Vita Indipendente News" sui temi: "Il diritto al lavoro delle persone disabili", "Formazione e Lavoro" e "Telelavoro". Per richiederli: SPAZIO LAVORO Coop. Sociale e Integrata ar.l. Agenzia delle Opportunità Via del Macello, - 12 - OOO41 ALBANO LAZIALE (Roma) Tel. e Fax: O6/9323372 Seminario:"Disabilità e Libertà di Movimento" 4 - 5 giugno 1999 Hotel Ripa Residence - Roma Mobility International organizzerà un seminario a Roma, in collaborazione con il CO.IN - cooperative integrate Onlus - e Alpe, sul tema: "Disabilità e libertà di movimento". Scopo della manifestazione sarà la relazione sull'andamento di un progetto che coinvolge Mobility e sei organizzazioni associate, particolarmente attive nel campo del turismo. L'obiettivo fondamentale del Progetto consiste nello sviluppo di moduli e strumenti di formazione, strutturati in modo particolare per gli operatori del turismo e le scuole del turismo, sulle reali necessità dei viaggiatori disabili, in riferimento alle esigenze degli operatori stessi per migliorare l'accoglienza ed il servizio che possono offrire ai clienti disabili. D.M.26marzo 1999: Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. Il decreto ministeriale 26/3/99 approvando il nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, sostituisce l'elenco stabilito dal decreto del Ministero della difesa del 29 novembre 1995. E' approvata inoltre la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità. L'assegno sociale: INVALIDI CIVILI E SORDOMUTI Le pensioni erogate agli invalidi civili e ai sordomuti che compiono i 65 anni di età dal 01/01/96 in poi sono trasformate in "assegno sociale". All'atto della trasformazione di tali prestazioni in assegno sociale, si mantengono i requisiti reddituali precedenti. Per il 1999 sono: 1 - Per i titolari di assegno di invalidità civile parziale: L. 6.557.200. 2 - Per i titolari di pensione di inabilità civile e per sordomuti: L. 23.211.775. E' da precisare che: a) i predetti limiti di reddito sono personali; b) al di sotto dei predetti limiti di reddito si ha diritto all'intero importo, al di sopra di tale importo non si ha diritto all'assegno; c) non é prevista l'erogazione dell'assegno in misura ridotta per invalidi civili e sordomuti; d) gli invalidi civili e i sordomuti che non superano i limiti di reddito pari all'importo annuo dell'assegno sociale (se non coniugati) o pari al doppio (se coniugati) hanno diritto all'aumento mensile di L.100.000 dal 1999. Permessi per handicap In seguito a nuove istruzioni INPS, con le quali si modificano le precedenti in merito alla fruibilità di permessi giornalieri o orari da parte di lavoratori handicappati o che assistono familiari handicappati, l'INCA si pronuncia come segue: "L'INPS è competente in materia in quanto l'onere di retribuire i lavoratori per i periodi di assenza dal lavoro per permessi è stato posto a carico dell'Istituto con parere del Consiglio di Stato (cfr circ. INPS n. 80/95). Le nuove disposizioni dell'INPS riguardano la possibilità di fruire contemporaneamente dei permessi previsti per handicap proprio e di quelli per assistere familiare con handicap, possibilità inizialmente ammessa ed ora negata in seguito alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro. L'INPS ammette invece la possibilità di fruire di permessi per assistere un familiare con handicap il quale, essendo a sua volta lavoratore dipendente, fruisca di permessi per se stesso. In questo caso, però, l'INPS dispone perché le sedi dell'Istituto accertino, tramite le proprie strutture sanitarie, le condizioni di salute del familiare che rendono necessaria la presenza del soggetto richiedente i permessi; inoltre, l'INPS vincola l'attribuzione dei benefici di legge alla mancanza in famiglia di altro membro non lavoratore che possa dedicarsi all'assistenza del parente in luogo del richiedente. Sono queste due specificazioni che suscitano la perplessità del patronato, in quanto il testo di legge non prevede nulla di simile. Altra modificazione della disciplina precedente, l'introduzione dell'opzione tra permessi orari e permessi giornalieri di cui usufruire nello stesso mese: l'INCA aveva già dato istruzioni di contenzioso contro l'eventuale (ora certa) risposta negativa dell'INPS alla richiesta di fruire di permessi sia in forma oraria che in forma giornaliera nello stesso periodo." (Area sicurezza sociale INCA, circolare n. 76 del 21 aprile 1999).
[Cerca...] |
[Mappa...] |
[Novità...] |
[Q&A] |
[Info...] |
[RSAC] |
[ICRA] |
[ Questo sito NON fa uso di cookies ] |
I nostri Siti amici (supporto o finanziatori): | EDC-Consulting | | Web4Unity | | Time Management |