Vita Indipendente News Online

Fascicolo : Maggio 1999

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:15 PDT

Linea colorata

In questo numero:

€ Seminario sul tema "disabilità e libertà di movimento"
€ 26 marzo 1999: non idoneità al servizio militare
€ L'assegno sociale per invalidi civili e sordomuti
€ Opinione INCA: permessi per handicap

Buona lettura

Sono inoltre disponibili i primi tre numeri monografici di "Vita
Indipendente News" sui temi: "Il diritto al lavoro delle persone disabili",
"Formazione e Lavoro" e "Telelavoro".
Per richiederli: SPAZIO LAVORO Coop. Sociale e Integrata ar.l.
Agenzia delle Opportunità
Via del Macello,  - 12 - OOO41 ALBANO LAZIALE (Roma)
Tel. e Fax: O6/9323372

Seminario:"Disabilità e Libertà di Movimento"
4 - 5 giugno 1999  Hotel Ripa Residence -  Roma

Mobility International organizzerà un seminario a Roma, in collaborazione
con il CO.IN - cooperative integrate Onlus - e Alpe, sul tema:
"Disabilità e libertà di movimento".
Scopo  della manifestazione sarà la relazione sull'andamento di un progetto
che coinvolge Mobility e sei organizzazioni associate, particolarmente
attive nel campo del turismo. L'obiettivo fondamentale del Progetto
consiste nello sviluppo di moduli e strumenti di formazione, strutturati in
modo particolare per gli operatori del turismo e le scuole del turismo,
sulle reali necessità dei viaggiatori disabili, in riferimento alle
esigenze degli operatori stessi per migliorare l'accoglienza ed il servizio
che possono offrire ai clienti disabili.


D.M.26marzo 1999:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare.
Il decreto ministeriale 26/3/99 approvando il nuovo elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare, sostituisce l'elenco stabilito dal decreto del Ministero della
difesa del 29 novembre 1995. E' approvata inoltre la direttiva tecnica
contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le
imperfezioni ed infermità.


L'assegno sociale: INVALIDI CIVILI E SORDOMUTI

Le pensioni erogate agli invalidi civili e ai sordomuti che compiono i 65
anni di età dal 01/01/96 in poi sono trasformate in "assegno sociale".
All'atto della trasformazione di tali prestazioni in assegno sociale, si
mantengono i requisiti reddituali precedenti. Per il 1999 sono:
1 - Per i titolari di assegno di invalidità civile parziale: L. 6.557.200.
2 - Per i titolari di pensione di inabilità civile e per  sordomuti: L.
23.211.775.
E' da precisare che:
a) i predetti limiti di reddito sono personali;
b) al di sotto dei predetti limiti di reddito si ha diritto all'intero
importo, al di sopra di tale importo non si ha diritto all'assegno;
c) non é prevista l'erogazione dell'assegno in misura ridotta per invalidi
civili e sordomuti;
d) gli invalidi civili e i sordomuti che non superano i limiti di reddito
pari all'importo annuo dell'assegno sociale (se non coniugati) o pari al
doppio (se coniugati) hanno diritto all'aumento mensile di L.100.000 dal
1999.

Permessi per handicap
In seguito a nuove istruzioni INPS, con le quali si modificano le
precedenti in merito alla fruibilità di permessi giornalieri o orari da
parte di lavoratori handicappati o che assistono familiari handicappati,
l'INCA si pronuncia come segue:
"L'INPS è competente in materia in quanto l'onere di retribuire i
lavoratori per i periodi di assenza dal lavoro per permessi è stato posto a
carico dell'Istituto con parere del Consiglio di Stato (cfr circ. INPS n.
80/95). Le nuove disposizioni dell'INPS riguardano la possibilità di fruire
contemporaneamente dei permessi previsti per handicap proprio e di quelli
per assistere familiare con handicap, possibilità inizialmente ammessa ed
ora negata in seguito alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro.
L'INPS ammette invece la possibilità di fruire di permessi per assistere un
familiare con handicap il quale, essendo a sua volta lavoratore dipendente,
fruisca di permessi per se stesso. In questo caso, però, l'INPS dispone
perché le sedi dell'Istituto accertino, tramite le proprie strutture
sanitarie, le condizioni di salute del familiare che rendono necessaria la
presenza del soggetto richiedente i permessi; inoltre, l'INPS vincola
l'attribuzione dei benefici di legge alla mancanza in famiglia di altro
membro non lavoratore che possa dedicarsi all'assistenza del parente in
luogo del richiedente. Sono queste  due specificazioni che suscitano la
perplessità del patronato, in quanto il testo di legge non prevede nulla di
simile. Altra modificazione della disciplina precedente, l'introduzione
dell'opzione tra permessi orari e permessi giornalieri di cui usufruire
nello stesso mese: l'INCA aveva già dato istruzioni di contenzioso contro
l'eventuale (ora certa) risposta negativa dell'INPS alla richiesta di
fruire di permessi sia in forma oraria che in forma giornaliera nello
stesso periodo."

(Area sicurezza sociale INCA, circolare n. 76 del 21 aprile 1999).

colored line

Bottone Cerca
[Cerca...]
Bottone Mappa del Sito
[Mappa...]
Bottone Novità
[Novità...]
Bottone Domande e Risposte
[Q&A]
Bottone Informazioni
[Info...]
Icona Classificazione RSAC
[RSAC]
Icona Classificazione ICRA
[ICRA]
[ Questo sito NON fa uso di cookies ]
colored line


I nostri Siti amici (supporto o finanziatori): EDC-Consulting | Web4Unity | Time Management