Vita Indipendente News Online

Fascicolo : Marzo 1999

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:15 PDT

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SOMMARIO

Norme in materia di promozione dell'occupazione
Altre possibilità di assunzione
Disposizioni in contrasto
La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili é pronta

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LEGGE 24 GIUGNO 1997,  N.196

Art. 15 (Contratto di formazione e lavoro)

"...La commissione regionale per l'impiego può deliberare ai sensi
dell'art. 9, comma 9, del decreto legge 1° Ottobre 1996, n.510, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 Novembre 1996, n. 608, l'inserimento
mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti
portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti
collettivi nazionali..."

Art.16 (Apprendistato)

"...Possono essere assunti in tutti settori di attività con contratto di
apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore ai
24, ovvero a 26 anni nelle aree in cui agli obiettivi n.1 e 2 del
regolamento (CEE) n.2081/93 del consiglio del 20 Luglio 1993, e successive
modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla
legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per
categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
comunque non inferiore ai 18 mesi e superiore ai 4 anni. Qualora
l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente
comma sono elevati di 2 anni; i soggetti portatori di handicap impiegati
nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 Aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni..."

ALTRE POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE

E SE IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NON FOSSE L'UNICA STRADA

Gli imprenditori che volessero assumere lavoratori disabili con modalità
diverse da quelle del collocamento obbligatorio possono ricorrere alla così
detta "chiamata numerica".

Le informazioni si rintracciano nella legge 56 dell'87 che attribuisce alle
Commissioni regionali per l'impiego (Cri) il compito di predisporre
programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni
fisiche o mentali o comunque di difficle collocamento, in collaborazione
con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di
orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o
autorizzate dalla regione (art.5).

La stessa legge, all'art. 17 punti 1 e 2, prevede che l'impresa o il gruppo
di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono
proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un
programma di assunzioni di lavoratori, compresi quelli di cui alla legge 2
Aprile '68 n.482 (fino all'approvazione della nuova legge). Sulla base di
tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione
regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o
il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni,
le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori
da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da
organizzare d'intesa con la regione, nonchè, in deroga alle norme in
materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con
richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista
la richiesta numerica.

La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione
femminile e giovanile, l'ammissione a periodi di formazione professionale
sul posto di lavoro dei lavoratori. Attraverso la convenzione stessa
saranno determinati i requisiti ed i criteri di selezione e di avviamento
per l'ammissione ai periodi di formazione. Al termine di tali periodi,
l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto
tali attività formative.

Forniamo il facsimile della richiesta che l'azienda può indirizzare al Cri
(Commissione regionale per l'impiego).
NOTIZIE FLASH

DISPOSIZIONI IN CONTRASTO

La Corte Dei Conti ha dichiarato la disciplina contenuta nell'articolo 17,
primo e secondo comma,  della Legge 24 giugno1997, n. 196, sul riordino
della formazione professionale, costituzionalmente illegittima, così come
il regolamento attuativo previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1998.

Chi volesse conoscere in dettaglio le motivazioni dell'illegittimità
costituzionale può richiederci il testo integrale della sentenza.

DAL 1968 AD OGGI:

LA LEGGE SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI É PRONTA

La nuova normativa per l'inserimento occupazionale dei portatori di
handicap é finalmente "cosa concreta", non resta che disporsi per
applicarla nei tempi previsti dal legislatore.

Nel prossimo bollettino "Vita Indipendente News" pubblicheremo il testo
della legge ; chi intende richiederlo può farlo al nostro indirizzo.


Per contattarci: Tel. e Fax:06/9323372
via del Macello,12- 00041 Albano L. RM
e-mail: spaziolavoro@mbox.preprint.it - Internet: www.spaziolavoro.preprint.it

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