Articolo 2
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) lavoratore con ridotte capacit€ motorie, ogni lavoratore che abbia difficolt€ specifiche all'atto di spostamento con i mezzi di trasporto pubblici, a causa di una menomazione grave derivante da lesioni fisiche o mentali;
b) mezzi di trasporto: trasporti pubblici, trasporti garantiti dal datore di lavoro; i servizi specializzati di trasporto destinati ai disabili.
Articolo 3
Per realizzare gli scopi di cui all'art. 1, gli Stati membri adottano:
a) le misure necessarie per garantire la disponibilit€ e l'accessibilit€ dei mezzi di trasporto, tenendo conto delle loro possibilit€ di intercambiabilit€;
b) o qualunque misura che favorisca lo spostamento dei lavoratori con ridotte capacit€ motorie, purch‰ di portata equivalente alle misure di cui alla lettera a).
I mezzi di trasporto posti a disposizione dei lavoratori con ridotte capacit€ motorie, devono essere conformi alle prescrizioni minime.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano misure valide ad assicurare:
a) l'apprendimento da parte dei lavoratori con ridotte capacit€ motorie, delle tecniche motorie in condizioni di sicurezza durante gli spostamenti;
b) la necessaria formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico incaricato di aiutare i lavoratori con ridotte capacit€ motorie sui mezzi di trasporto messi a loro disposizione;
c) l'informazione e la consulenza per i lavoratori con ridotte capacit€ motorie.
Articolo 5
Se un lavoratore con ridotte capacit€ motorie ha bisogno di un aiuto per i suoi spostamenti, di un accompagnatore o di qualsiasi altra forma di aiuto per spostarsi, gli Stati membri provvedono affinch‰ tale aiuto non comporti, a carico del lavoratore, oneri finanziari aggiuntivi di trasporto.
Articolo 6
La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di cui agli articoli 3,4,5 e la trasmette al Parlamento Europeo, al Consiglio ed al Comitato economico sociale.
Articolo 7
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti o future che siano pi· favorevoli allo spostamento in condizioni di sicurezza dei lavoratori con ridotte capacit€ motorie.
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:
a) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui agli artt. 3 e 4 e presentano un calendario di applicazione entro il 31 dicembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui all'art. 5, allo scopo di consentire l'applicazione di tali misure entro il 31 dicembre 1994.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit€ del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Ulteriori Informazioni: disabinf@comune.siena.it
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