Ogniqualvolta si parla di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli ambiti di applicazione, si fa riferimento ad un decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 (n. 633), provvedimento che in oltre vent'anni ha subito numerose e continue variazioni, tanto da rendere spesso necessaria la pubblicazione di un testo aggiornato.
La parte che maggiormente può interessare le persone con disabilità è quella definita dall'allegato A (parte seconda), relativa al campo di applicazione dell'aliquota IVA del 4%.
Il punto 31, attinente agli ausili e ai veicoli, ha subito, di recente, ennesime modificazioni; queste discendono sia dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507 ("Gazzetta Ufficiale" 30 novembre 1995, n. 280), sia dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ("S.O." n. 153, alla "G.U." 29 dicembre 1995, n. 302). Come spesso accade, per poter comprendere la nuova formulazione di questo tipo di disposizioni è necessaria un'attenta opera di collage, componendo i pezzi di norme pubblicate in tempi diversi.
La formulazione più aggiornata del punto 31 sopracitato e relativo all'aliquota IVA al 4%, è la seguente:
"... poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo a propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F [A, B, C, speciale, N.d.R.], per ridotte o impedite capacità motorie".
Le novità introdotte rispetto alle precedenti formulazioni sono rivolte ai veicoli - IVA ridotta anche sui mezzi usati - e alla manodopera necessaria a montare gli adattamenti alla guida.
Da notare, con particolare rammarico, come questa agevolazione sembri non essere estensibile anche alle opere destinate agli allestimenti di mezzi di proprietà di disabili, o loro familiari, non titolari di patente speciale.
IVA: prestazioni socio-assistenziali e di trasporto
La legge n. 507/95 citata in precedenza, che modifica e converte il Decreto legge n. 415/95, introduce alcune precisazioni rispetto alle operazioni esenti dall'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto.
Sono esenti tutte le prestazioni di carattere socio-sanitario (assistenza domiciliare, comunità, ambulatorio) rivolte ad anziani, inabili, tossicodipendenti, persone affette da AIDS, e minori disadattati. Per godere dell'esenzione, queste operazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico o da istituzioni sanitarie riconosciute; se le stesse sono invece assicurate da cooperative, l'aliquota IVA applicata è del 4%.
E' opportuno ricordare che l'esenzione spetta anche per i servizi di trasporto di malati o feriti, purché effettuati da imprese autorizzate e con veicoli adattati.
IVA e pubblicità sociale
La stessa legge 507/95 - di cui si è detto - in fase di conversione del Decreto 415/95, ha modificato alcune indicazioni, relative all'IVA sulla cosiddetta "pubblicità sociale", che avevano creato un certo scompiglio e malumore fra le associazioni senza scopo di lucro.
Con l'approvazione della Legge 507 sono da considerarsi esentate dal pagamento dell'IVA le operazioni di divulgazione pubblicitaria effettuate da associazioni o enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di solidarietà sociale, educative, culturali, sportive o religiose.
ONLUS: un disegno di legge
ONLUS significa "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale", che sono l'oggetto del disegno di legge con il quale il ministro delle Finanze Fantozzi ha dimostrato di voler mantenere un impegno assunto con le associazioni non-profit nel corso del '95.
Il disegno di legge dovrebbe riorganizzare il cosiddetto "terzo settore", in cambio di una serie di garanzie (di trasparenza contabile e istituzionale) e di alcuni requisiti (fini solidaristici in settori quali la ricerca, la sanità, l'assistenza, ma anche lo sport, l'arte e la tutela ambientale). Lo Stato riserverebbe, alle Organizzazioni non lucrative, un trattamento fiscale "di favore".
Sono ovviamente previsti degli organi di controllo sia a livello centrale che periferico. Il testo presentato è il risultato di alcuni mesi di lavoro della commissione presieduta, presso lo stesso Ministero delle Finanze, da Stefano Zamagni (preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna).
Purtroppo la recente crisi di governo ha congelato la discussione e l'iter di un disegno che, se non altro, avrebbe garantito un po' di ordine in un settore in continua evoluzione.
A margine dei fatti, una riflessione: ci sembra che questo disegno sia volto più a salvaguardare e a promuovere gli interessi di fondazioni, grandi cooperative ed enti ecclesiastici che le esigenze dei gruppi e delle associazioni che si basano sull'effettiva opera del volontariato, e tutto ciò similmente a quanto accade in altre nazioni industrializzate.
Pertanto è bene non illudersi troppo: ONLUS non significa tout court associazione di volontariato.
Edilizia scolastica
Le "Norme per l'edilizia scolastica" (Legge 11 gennaio 1996, n. 23, "G.U." 19 gennaio 1996, n. 15), rappresentano un passaggio particolarmente rilevante nel tentativo di migliorare e adeguare la qualità delle strutture edilizie: la norma infatti, oltre a fissare finalità e interventi da realizzare, prevede anche concreti finanziamenti.
Va sottolineata poi la possibilità di ottenere finanziamenti per le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie volte ad adeguare gli edifici esistenti alla normativa in materia di barriere architettoniche, oltre che di sicurezza e di igiene.
Assistenza e previdenza: Carta dei servizi pubblici
Abbiamo già illustrato (DM 119, agosto '95, pp. 44-45) l'importanza delle "Carte dei servizi", in prospettiva di un nuovo e più trasparente rapporto fra cittadini e istituzioni. Oltre ad aver indicato i principi cardine ai quali le istituzioni debbono adeguarsi nell'atto di erogare servizi pubblici (eguaglianza, imparzialità e continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia), i dicasteri competenti, coordinati dal Ministero della Funzione Pubblica, stanno provvedendo alla redazione dello schema tipo delle attese "Carte dei Servizi".
Dopo la "Carta dei servizi pubblici sanitari" e quella "dei servizi scolastici", con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995 ("G.U." 5 gennaio 1996, n. 4) è stato approvato lo "Schema generale per la predisposizione delle 'Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale'".
Per comprendere la potenziale portata del provvedimento, è necessario sapere che le amministrazioni e gli enti pubblici di questo settore erogano oltre 22 milioni di pensioni e rendite che interessano circa 25 milioni di cittadini. Ogni ente, entro 120 giorni dall'approvazione dello schema tipo, adotterà una propria specifica "Carta dei Servizi" che dovrà contenere - oltre a procedure volte a testare e a migliorare la qualità dei servizi - indicazioni che regolino il rapporto con il cittadino-utente (informazione, accoglienza, tutela e ricorso, consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri).
Lo schema tipo riserva anche un importante appunto al linguaggio, che dovrà essere semplice e comprensibile a tutti; la "Carta", inoltre, dovrà essere pubblicizzata in modo da garantirne la conoscenza da parte degli utenti, utilizzando non solo dépliant informativi, ma anche audiocassette e braille, sportelli self-service e, finalmente, Internet.
Accessibilità dei taxi
Forse non tutti ricordano che la Legge quadro sui taxi (n. 21, 15 gennaio 1992) all'articolo 14 prevede che il servizio di taxi debba essere accessibile a tutti i portatori di handicap, delegando ai Comuni il compito di dettare specifiche norme in seno ai regolamenti che disciplinano il servizio. A tutti appare invece evidente come questa indicazione venga ignorata dalla stragrande maggioranza degli Enti Locali.
L'ennesima riprova giunge dalla "civilissima" Regione Lombardia che, nell'approvare una propria Legge quadro sui taxi (L.R. 15 aprile 1995, n. 20) non ha dedicato nemmeno una virgola alla potenziale clientela con disabilità e alle sue particolari esigenze.
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