Guida alle agevolazioni fiscali per disabili |
Quanto sotto riportato e stato tratto dalla Guida del Contribuente edita dal Ministero delle Finanze e aggiornata a maggio 1999. Per alcune novità introdotte da norme emanate successivamente (aggiornamento novembre 2000), abbiamo aggiunto i link alle leggi o alle circolari ministeriali che li hanno introdotte (in corsivo blu le nostre aggiunte). GUIDA Quali sono le agevolazioni - Tabella riassuntiva - Guida in formato pdf edita dal Ministero delle FinanzeI Le agevolazioni per il settore auto1.- Per quali veicoli 2.- A quali condizioni 3.- La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli) 4.- Le agevolazioni Iva per il settore auto 5.- L'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto 6.- Lesenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici 7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire) 8.- L'aliquota Iva agevolata
VADEMECUM SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI
( vedi anche la circolare ministeriale n. 122 del 01/06/99 contenente alcuni chiarimenti sugli oneri deducibili)Con la legge collegata alla finanziaria 98 ( articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e poi con successivo decreto del marzo '98 riguardante l'Iva per i sussidi tecnici e informatici, sono state ampliate e riordinate le agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda il settore auto, il Dipartimento delle entrate ha emanato la circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 in materia di tasse auto e la circolare n. 197/E del 31 luglio 1998, per quanto riguarda l'aliquota Iva agevolata.Quali sono le agevolazioni In base alle più recenti modifiche le principali agevolazioni fiscali a beneficio dei disabili sono: I. per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli):
I. Le agevolazioni per il settore auto Le categorie di veicoli a cui può essere riferita (in presenza delle altre condizioni) ciascuna delle quattro agevolazioni auto elencate in precedenza sono:
2.A.- L'auto adattata L'adattamento del veicolo è una precondizione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione al Pra). Si considera ad ogni effetto "adattata" anche lauto dotata di solo cambio automatico, purché questo sia prescritto dalla competente commissione medica locale. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendosi che trattasi di elencazione esemplificativa:
Per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione Pra) occorre inoltre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedite capacità motorie permanenti". Non è necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento. Quando la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest'ultima ipotesi, ma, alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per disabile deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".La specificità richiesta ai fini dellagevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto all'esenzione anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", per situazioni di particolare gravità. Al contrario, debbono ritenersi esclusi da ogni agevolazione sulle auto, il non vedente, il non udente, il monocolo, l'ipoacusico o laffetto da minorazione psichica, in quanto trattasi di minorazioni che non possono essere considerate di tipo "motorio". La ragione di questa limitazione è da ricercare nellintenzione di evitare abusi che avrebbero portato a fruire dellesenzione anche persone dotate di auto normali, facilmente confondibili con quelle non agevolabili. Larticolo 50 del collegato alla finanziaria 2000 approvato il 09/09/2000, estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) lIVA agevolata e lesenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto lobbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per lacquisto dellautoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000.Continuano a rimanere esclusi da qualsiasi forma di agevolazione le persone con disabilità intellettiva e i loro familiari. Il diritto all'esenzione, in presenza di handicap di tipo "motorio", deve considerarsi implicito quando l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita dal parte della Commissione medica presso la ASL competente. E' necessario che dalla certificazione risulti attestato che il disabile è affetto da un handicap comportante "ridotte o impedite capacità motorie permanenti". 3.- La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli) Le spese riguardanti i mezzi di locomozione dei disabili sono detraibili integralmente (senza, cioè, la franchigia di 250.000 lire). Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza più limiti di cilindrata (a partire dall'anno 1998) e gli altri veicoli elencati sopra (nel paragrafo 1. Per quali veicoli), usati o nuovi, anche se prodotti in serie, ma adattati in funzione delle limitazioni di disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La detrazione spetta per il caso di acquisto dei predetti veicoli e compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. E possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto delleventuale rimborso assicurativo.La detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida. Si può fruire dellintera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. Se il disabile avente diritto è privo di redditi, la detrazione spetta a favore della persona di cui egli risulta fiscalmente a carico. 3.A.- Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni che non rientrano nellordinaria manutenzione e con esclusione dei costi di esercizio (quali ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). 4.- Le agevolazioni Iva per il settore auto (per i non vedenti vedi circ.74/00 del Ministero delle Finanze) A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regole di applicazione dell'aliquota Iva agevolata sono riordinate come segue. L'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, è applicabile:
Laliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati o dal disabile direttamente o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (nel caso di prestazioni, queste debbono essere effettuate nei confronti dei medesimi soggetti). Restano pertanto esclusi da questo tipo di agevolazioni gli autoveicoli intestati ad altre persone (benché adattati al trasporto di disabili), come anche alle società commerciali, alle cooperative e agli enti pubblici o privati. Gli adattamenti eseguiti sul veicolo, inoltre, debbono risultare dalla carta di circolazione. Per quanto riguarda il possesso della patente speciale questo non è necessario per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento). LIva ridotta per lacquisto di veicoli si applica, senza che siano prescritti limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo a poter riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal Pra. 4.A.- La documentazione da consegnare da parte del disabile Per ottenere il beneficio dellaliquota ridotta il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore, ovvero allimpresa che effettua la prestazione, la seguente documentazione: a) nellacquisto di veicoli
b) nelle prestazioni di servizi o nellacquisto di accessori
Limpresa che vende veicoli, accessori o strumenti da montarvi sopra, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dellaliquota agevolata ha i seguenti obblighi:
5.- L'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto (domanda in pdf - veicolo intestato al disabile - non intestato)A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita una nuova esenzione permanente dal pagamento del bollo auto. Lesenzione si applica ai veicoli indicati sopra nell'apposito paragrafo 1. (Per quali veicoli) purché questi siano adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile, comprese le autovetture dotate solo di cambio automatico. Non sono previsti limiti di cilindrata, né limiti di valore. Per fruire dellesenzione è sufficiente che vi siano entrambe queste condizioni:
Lesenzione spetta sia che lauto sia intestata allo stesso disabile, sia che essa sia intestata a un suo familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Quando il disabile possegga più veicoli adattati, lesenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dellauto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione). Restano esclusi dallesenzione gli autoveicoli, benché adattati al trasporto di disabili, che siano intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionale, eccetera). 5.A.- La documentazione che il disabile deve consegnare o spedire Dopo aver fruito dellesenzione linteressato deve presentare allUfficio delle entrate, se già istituito, o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente, la documentazione più avanti indicata. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta, mediante raccomandata AR. Per quanto riguarda i termini di presentazione, la documentazione va presentata senza ritardo e possibilmente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento non effettuato a titolo di esenzione. Senza però che possano derivare conseguenze di inammissibilità o di decadenza dall'agevolazione, per il fatto che la documentazione sia presentata oltre questo termine. Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a formare con cadenza quadrimestrale gli elenchi dei veicoli ammessi a fruire dellesenzione, per poi inviarli alla Direzione regionale, che a sua volta li inoltrerà quadrimestralmente allAci Direzione centrale affari tributari Ufficio contabilità e controllo Largo Somalia, 30/B, 00199 Roma. Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi allesenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte anteriormente alla circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 e, inoltre, in tutti i casi in cui, anche successivamente alla circolare, il diniego è legato a "obiettive condizioni di incertezza", gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà procedere al pagamento del bollo auto e dei relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato stesso ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle normali sanzioni.I documenti da inviare sono i seguenti:
(1) Questo documento non è richiesto per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili. (2) Questo certificato è necessario per patologie diverse da quelle che limitano l'uso degli arti inferiori. Ove invece si tratti di patologie relative agli arti inferiori (che limitano la deambulazione), non è necessario esibire l'apposito certificato della ASL, essendo sufficiente esibire la documentazione di riconoscimento dell'invalidità a suo tempo rilasciata da parte di Commissioni mediche pubbliche anche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104/92 (di invalidità civile, per lavoro, di guerra, eccetera). Tale documentazione deve considerarsi sufficiente anche qualora in essa non vi sia riportata l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso in cui, invece, il disabile (con limitazioni della deambulazione) non sia più in possesso delle certificazioni effettivamente a suo tempo rilasciate in base a precedenti accertamenti sanitari da parte degli organi abilitati, potrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Da questa dichiarazione è necessario far risultare che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".6.- Lesenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà 6.- Lesenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, per le auto e gli altri veicoli adattati alle limitazioni derivanti da handicap di tipo motorio, si applica dal 1° gennaio 1998 unesenzione sulle imposte dovute in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà (resta dovuto in questi casi solo il pagamento dellimposta di bollo e degli emolumenti al Pra). Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. Lesenzione riguarda limposta erariale di trascrizione (Iet) nel caso più ricorrente di acquisto fatto mediante scrittura privata autenticata dal notaio e inoltre l'imposta provinciale che si paga in aggiunta all'imposta erariale (la cosiddetta Apiet). Si è esenti anche dall'imposta di registro, quando tale tipo di imposta sarebbe dovuta (in luogo della Iet) in conseguenza del fatto che la compravendita è stipulata per atto pubblico. Per quanto riguarda le condizioni che debbono sussistere per avere titolo all'agevolazione valgono le stesse regole sopra indicate nei paragrafi 1 (Per quali veicoli), 2.A (L'auto adattata) e 2.B (La riduzione permanente delle capacità motorie). Lesenzione spetta anche in presenza di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici 7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire) II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici 7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire) Dal 1° gennaio 1998 la detrazione (ridotta da quest'anno dal 22 al 19 per cento) potrà comprendere le spese riguardanti i mezzi necessari:
A questo riguardo, debbono ritenersi comprese tra le spese sanitarie integralmente detraibili, quelle sostenute per:
7.A.- La documentazione da conservare Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta (righi RP 1 ed RP 2, di UNICO '98), sia per quelli deducibili dal reddito complessivo (RP 18), occorre conservare (e non più allegare) la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
8. L'aliquota Iva agevolata 8. A- L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio Non vi sono stati di recente mutamenti nella normativa agevolativa al riguardo. Restano pertanto confermate tutte le regole riguardanti l'aliquota Iva agevolata per i mezzi necessari alla deambulazione, al sollevamento dei disabili, sottolineando che pur essendovi in linea di principio una tendenziale coincidenza tra spesa integralmente detraibile ai fini Irpef ed aliquota Iva agevolata, potrebbero verificarsi casi di divergenza tra i due benefici, dal momento che la normativa di dettaglio che regola la detrazione Irpef è diversa dalla corrispondente normativa Iva. Per l'individuazione dei beni soggetti ad aliquota del 4 per cento vedasi la nota 7) della tabella di sintesi. 8.B.- L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici L'Iva al 4 per cento si applica ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare lautosufficienza e lintegrazione dei soggetti portatori di handicap di cui allarticolo 3 della legge n. 104 del 1992. Questa agevolazione, in vigore dal 97, è stata resa operativa da aprile 98. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
la comunicazione interpersonale, lelaborazione scritta o grafica, il controllo dellambiente laccesso allinformazione e alla cultura
8.C.- La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici Per ottenere il beneficio dellaliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dellacquisto, la seguente documentazione:
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO AGGIORNATI A MAGGIO 1999 E SONO TRATTI DALLA GUIDA DEL CONTRIBUENTE EDITA DAL MINISTERO DELLE FINANZE |
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