Agevolazioni Fiscali per Disabili

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:15 PDT

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Guida alle agevolazioni fiscali per disabili

Quanto sotto riportato e stato tratto dalla Guida del Contribuente edita dal Ministero delle Finanze e aggiornata a maggio 1999. Per alcune novità introdotte da norme emanate successivamente (aggiornamento novembre 2000), abbiamo aggiunto i link alle leggi o alle circolari ministeriali che li hanno introdotte (in corsivo blu le nostre aggiunte).

GUIDA

Quali sono le agevolazioni - Tabella riassuntiva - Guida in formato pdf edita dal Ministero delle Finanze

I Le agevolazioni per il settore auto

1.- Per quali veicoli

2.- A quali condizioni

3.- La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli)

4.- Le agevolazioni Iva per il settore auto

5.- L'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto

6.- L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici

7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire)

8.- L'aliquota Iva agevolata

 

VADEMECUM SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI

 

(vedi anche la circolare ministeriale n. 122 del 01/06/99 contenente alcuni chiarimenti sugli oneri deducibili)

Con la legge collegata alla finanziaria ’98 (articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e poi con successivo decreto del marzo '98 riguardante l'Iva per i sussidi tecnici e informatici, sono state ampliate e riordinate le agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda il settore auto, il Dipartimento delle entrate ha emanato la circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 in materia di tasse auto e la circolare n. 197/E del 31 luglio 1998, per quanto riguarda l'aliquota Iva agevolata.

Quali sono le agevolazioni

In base alle più recenti modifiche le principali agevolazioni fiscali a beneficio dei disabili sono:

I.  per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli):

    • la detraibilità integrale delle spese ai fini Irpef
    • l'Iva agevolata al 4 per cento
    • l'esenzione permanente del bollo auto
    • l'esenzione dell'imposta di trascrizione al Pra
  • II.  per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
    • la detraibilità integrale delle spese ai fini Irpef
    • l'Iva agevolata al 4 per cento

I. Le agevolazioni per il settore auto

1.- Per quali veicoli

Le categorie di veicoli a cui può essere riferita (in presenza delle altre condizioni) ciascuna delle quattro agevolazioni auto elencate in precedenza sono:

2.A.- L'auto adattata

L'adattamento del veicolo è una precondizione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione al Pra). Si considera ad ogni effetto "adattata" anche l’auto dotata di solo cambio automatico, purché questo sia prescritto dalla competente commissione medica locale.

Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendosi che trattasi di elencazione esemplificativa:

    • pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
    • scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
    • braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
    • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
    • sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
    • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
    • sportello scorrevole;
    • altri adattamenti fin qui non elencati, purché vi sia collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
  • 2.B.- La riduzione permanente delle capacità motorie

Per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione Pra) occorre inoltre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

Non è necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento. Quando la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest'ultima ipotesi, ma, alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per disabile deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La specificità richiesta ai fini dell’agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto all'esenzione anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", per situazioni di particolare gravità.

Al contrario, debbono ritenersi esclusi da ogni agevolazione sulle auto, il non vedente, il non udente, il monocolo, l'ipoacusico o l’affetto da minorazione psichica, in quanto trattasi di minorazioni che non possono essere considerate di tipo "motorio".

La ragione di questa limitazione è da ricercare nell’intenzione di evitare abusi che avrebbero portato a fruire dell’esenzione anche persone dotate di auto normali, facilmente confondibili con quelle non agevolabili.

L’articolo 50 del collegato alla finanziaria 2000 approvato il 09/09/2000, estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) l’IVA agevolata e l’esenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto l’obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per l’acquisto dell’autoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000.

Continuano a rimanere esclusi da qualsiasi forma di agevolazione le persone con disabilità intellettiva e i loro familiari.

Il diritto all'esenzione, in presenza di handicap di tipo "motorio", deve considerarsi implicito quando l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori.

Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita dal parte della Commissione medica presso la ASL competente. E' necessario che dalla certificazione risulti attestato che il disabile è affetto da un handicap comportante "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

3.- La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli)

Le spese riguardanti i mezzi di locomozione dei disabili sono detraibili integralmente (senza, cioè, la franchigia di 250.000 lire). Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza più limiti di cilindrata (a partire dall'anno 1998) e gli altri veicoli elencati sopra (nel paragrafo 1. Per quali veicoli), usati o nuovi, anche se prodotti in serie, ma adattati in funzione delle limitazioni di disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

La detrazione spetta per il caso di acquisto dei predetti veicoli e compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. Se il disabile avente diritto è privo di redditi, la detrazione spetta a favore della persona di cui egli risulta fiscalmente a carico.

3.A.- Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione e con esclusione dei costi di esercizio (quali ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

4.- Le agevolazioni Iva per il settore auto

(per i non vedenti vedi circ.74/00 del Ministero delle Finanze)

A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regole di applicazione dell'aliquota Iva agevolata sono riordinate come segue. L'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, è applicabile:

  1. all’acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici (2800 dal 01/01/01), se con motore diesel, nuovi o usati, anche prodotti in serie, purché adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per la definizione dei concetti di "auto adattata" e di "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" si veda sopra gli appositi paragrafi 2.A (L'auto adattata) e 2.B (La riduzione permanente delle capacità motorie);
  2. alle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
  3. agli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto b).

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati o dal disabile direttamente o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (nel caso di prestazioni, queste debbono essere effettuate nei confronti dei medesimi soggetti). Restano pertanto esclusi da questo tipo di agevolazioni gli autoveicoli intestati ad altre persone (benché adattati al trasporto di disabili), come anche alle società commerciali, alle cooperative e agli enti pubblici o privati.

Gli adattamenti eseguiti sul veicolo, inoltre, debbono risultare dalla carta di circolazione. Per quanto riguarda il possesso della patente speciale questo non è necessario per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza che siano prescritti limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo a poter riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal Pra.

4.A.- La documentazione da consegnare da parte del disabile

Per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore, ovvero all’impresa che effettua la prestazione, la seguente documentazione:

a) nell’acquisto di veicoli

    • fotocopia della patente speciale (1)
    • fotocopia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti" (2)
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato (3)
    • documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra questa ipotesi)
  1. Questo documento non è richiesto quando il disabile non è in condizioni di conseguirlo. Qualora invece egli non possegga la patente speciale, pur potendola ottenere, deve consegnare al venditore copia della richiesta di rilascio della patente speciale, la quale dovrà essere conseguita entro un anno dalla data dell’acquisto, pena la decadenza dal beneficio.
  2. Vale quanto riportato più avanti, alla nota 2, in calce all’elenco dei documenti da presentare per l’esenzione del bollo auto.
  3. Ove ricorra l’ipotesi di acquisto entro il quadriennio, occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico, con riferimento al precedente veicolo cancellato.

b) nelle prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori

    • dichiarazione, da parte di colui che beneficia dell’esenzione, dalla quale risulti che trattasi di invalidità comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che trattasi di disabile fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
  • 4.B.- Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende veicoli, accessori o strumenti da montarvi sopra, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata ha i seguenti obblighi:

    • emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge n. 449/97). Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
    • comunicare all’ufficio Iva, ovvero all’ufficio delle entrate, ove già istituito, la data dell’effettuazione dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso riguardante la vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza del cessionario.

5.- L'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto (domanda in pdf - veicolo intestato al disabile - non intestato)

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita una nuova esenzione permanente dal pagamento del bollo auto. L’esenzione si applica ai veicoli indicati sopra nell'apposito paragrafo 1. (Per quali veicoli) purché questi siano adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile, comprese le autovetture dotate solo di cambio automatico. Non sono previsti limiti di cilindrata, né limiti di valore.

Per fruire dell’esenzione è sufficiente che vi siano entrambe queste condizioni:

    • adattamento del veicolo
    • minorazione di natura fisico-motoria del disabile (Non vedenti e sordomuti (dal 01/01/2001)
  • Per la definizione di concetti di "auto adattata" e di "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" si vedano sopra gli appositi paragrafi 2.A e 2.B (L'auto adattata e La riduzione permanente delle capacità motorie).

L’esenzione spetta sia che l’auto sia intestata allo stesso disabile, sia che essa sia intestata a un suo familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Quando il disabile possegga più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione).

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli, benché adattati al trasporto di disabili, che siano intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionale, eccetera).

5.A.- La documentazione che il disabile deve consegnare o spedire

Dopo aver fruito dell’esenzione l’interessato deve presentare all’Ufficio delle entrate, se già istituito, o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente, la documentazione più avanti indicata. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta, mediante raccomandata AR.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la documentazione va presentata senza ritardo e possibilmente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento non effettuato a titolo di esenzione. Senza però che possano derivare conseguenze di inammissibilità o di decadenza dall'agevolazione, per il fatto che la documentazione sia presentata oltre questo termine.

Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a formare con cadenza quadrimestrale gli elenchi dei veicoli ammessi a fruire dell’esenzione, per poi inviarli alla Direzione regionale, che a sua volta li inoltrerà quadrimestralmente all’Aci – Direzione centrale affari tributari – Ufficio contabilità e controllo – Largo Somalia, 30/B, 00199 – Roma.

Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte anteriormente alla circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 e, inoltre, in tutti i casi in cui, anche successivamente alla circolare, il diniego è legato a "obiettive condizioni di incertezza", gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà procedere al pagamento del bollo auto e dei relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato stesso ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle normali sanzioni.

I documenti da inviare sono i seguenti:

    • fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ ovvero adattato in funzione della minorazione fisico-motoria
    • fotocopia della patente di guida speciale (vedasi la nota 1)
    • fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL, ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92, da cui risulta la riduzione (o l'impedimento) permanente delle capacità motorie (vedasi la nota 2)
    • fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

(1) Questo documento non è richiesto per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili.

(2) Questo certificato è necessario per patologie diverse da quelle che limitano l'uso degli arti inferiori. Ove invece si tratti di patologie relative agli arti inferiori (che limitano la deambulazione), non è necessario esibire l'apposito certificato della ASL, essendo sufficiente esibire la documentazione di riconoscimento dell'invalidità a suo tempo rilasciata da parte di Commissioni mediche pubbliche anche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104/92 (di invalidità civile, per lavoro, di guerra, eccetera). Tale documentazione deve considerarsi sufficiente anche qualora in essa non vi sia riportata l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso in cui, invece, il disabile (con limitazioni della deambulazione) non sia più in possesso delle certificazioni effettivamente a suo tempo rilasciate in base a precedenti accertamenti sanitari da parte degli organi abilitati, potrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Da questa dichiarazione è necessario far risultare che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

6.- L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

6.- L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, per le auto e gli altri veicoli adattati alle limitazioni derivanti da handicap di tipo motorio, si applica dal 1° gennaio 1998 un’esenzione sulle imposte dovute in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà (resta dovuto in questi casi solo il pagamento dell’imposta di bollo e degli emolumenti al Pra).

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

L’esenzione riguarda l’imposta erariale di trascrizione (Iet) nel caso più ricorrente di acquisto fatto mediante scrittura privata autenticata dal notaio e inoltre l'imposta provinciale che si paga in aggiunta all'imposta erariale (la cosiddetta Apiet). Si è esenti anche dall'imposta di registro, quando tale tipo di imposta sarebbe dovuta (in luogo della Iet) in conseguenza del fatto che la compravendita è stipulata per atto pubblico.

Per quanto riguarda le condizioni che debbono sussistere per avere titolo all'agevolazione valgono le stesse regole sopra indicate nei paragrafi 1 (Per quali veicoli), 2.A (L'auto adattata) e 2.B (La riduzione permanente delle capacità motorie).

L’esenzione spetta anche in presenza di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici

7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire)

II. Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici

7.- La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire)

Dal 1° gennaio 1998 la detrazione (ridotta da quest'anno dal 22 al 19 per cento) potrà comprendere le spese riguardanti i mezzi necessari:

    • all’accompagnamento (questa voce non esisteva fino al ’97),
    • alla deambulazione,
    • al sollevamento,
  • dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

A questo riguardo, debbono ritenersi comprese tra le spese sanitarie integralmente detraibili, quelle sostenute per:

    • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem o un computer.

7.A.- La documentazione da conservare

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta (righi RP 1 ed RP 2, di UNICO '98), sia per quelli deducibili dal reddito complessivo (RP 18), occorre conservare (e non più allegare) la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:

    • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per se stesso o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.
    • Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

8. L'aliquota Iva agevolata

8. A- L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Non vi sono stati di recente mutamenti nella normativa agevolativa al riguardo. Restano pertanto confermate tutte le regole riguardanti l'aliquota Iva agevolata per i mezzi necessari alla deambulazione, al sollevamento dei disabili, sottolineando che pur essendovi in linea di principio una tendenziale coincidenza tra spesa integralmente detraibile ai fini Irpef ed aliquota Iva agevolata, potrebbero verificarsi casi di divergenza tra i due benefici, dal momento che la normativa di dettaglio che regola la detrazione Irpef è diversa dalla corrispondente normativa Iva. Per l'individuazione dei beni soggetti ad aliquota del 4 per cento vedasi la nota 7) della tabella di sintesi.

8.B.- L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

L'Iva al 4 per cento si applica ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Questa agevolazione, in vigore dal ’97, è stata resa operativa da aprile ’98.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

    1. facilitare

la comunicazione interpersonale,

l’elaborazione scritta o grafica,

il controllo dell’ambiente

l’accesso all’informazione e alla cultura

    1. assistere la riabilitazione.

8.C.- La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  1. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  2. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

I DATI SOPRA RIPORTATI SONO AGGIORNATI A MAGGIO 1999 E SONO TRATTI DALLA GUIDA DEL CONTRIBUENTE EDITA DAL MINISTERO DELLE FINANZE

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